Pubblicazione Semplificata
Ai sensi dell’art. 1, comma 125 quinquies, le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti
de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “
Registro nazionale degli aiuti di Stato” di
cui all’articolo 52 L. 234/2012, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla
norma, semplicemente indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di
fornire informazioni dettagliate mediante tale dicitura:
“Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti
dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52
della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente
link https://www.rna.gov.it/